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Informazioni per il ricorso all'ombudsman bancario per i soci di Veneto Banca e BPVi

L’Ombudsman - Giurì Bancario è un organismo collegiale di giudizio alternativo alla Magistratura Ordinaria, cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari in materia di servizi di investimento ( compravendita di azioni, obbligazioni,titoli di stato, fondi comuni, polizze finanziarie,gestioni patrimoniali, etc.).
Rientra nella competenza dell’Ombudsman la richiesta di “risarcimento danni” per importi non superiori a € 100.000; l’operazione da cui scaturisce il “risarcimento danni”, però, può avere valore superiore ad €. 100.000.
La procedura per chiedere l'intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario 
Il cliente – non oltre due anni dall’operazione contestata - deve innanzitutto presentare un “reclamo” all’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario finanziario, che nel termine previsto (dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso) dovrà far sapere se accoglie o meno il reclamo. Qualora il cliente non sia soddisfatto della risposta dell’Ufficio Reclami, o non riceva risposta nei termini previsti, può ricorrere, entro un anno dal reclamo, all’Ombudsman che decide entro 90 giorni, termine che può essere prolungato per avere la documentazione necessaria alla decisione. 
Il ricorso all’Ombudsman – totalmente gratuito - non priva il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all’Autorità giudiziaria, oppure richiedere una mediazione ad un organismo conciliativo, o sottoporre la questione ad un collegio arbitrale.Per richiedere un intervento dell'Ombudsman-Giurì Bancario clicchi qui.
La decisione dell’Ombudsman - Giurì Bancario, mentre non vincola il cliente, è vincolante per la banca e per l’intermediario finanziarioL’attività dell’Ombudsman - Giurì Bancario è disciplinata dal Regolamento
La sua origine
Fin dal 1993, sullo scorta della positiva esperienza maturata nel mondo anglosassone, le banche e gli intermediari finanziari hanno costituito l’Ombudsman - Giurì Bancario, organismo indipendente, per consentire ai propri clienti di ottenere una soluzione rapida, efficace e gratuita alle controversie. 
Molti si chiedono da dove derivi la parola Ombudsman : è un termine che prende il nome da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809 e letteralmente significa «uomo che funge da tramite». Individua quindi un difensore civico, una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di valutare (ed eventualmente accogliere) i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio.

La composizione del Collegio
Il collegio è composto da:
Presidente: nominato dal Presidente del Consiglio di Stato
Quattro componenti così designati:
  • uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all’articolo 136 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ovvero da tre associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra quelle iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del medesimo decreto legislativo;
  • uno da almeno tre delle seguenti associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato);
  • uno dall’Associazione Bancaria Italiana, scelto tra gli iscritti all’Ordine degli avvocati;
  • uno dall’Associazione Bancaria Italiana, scelto tra gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
I componenti del Collegio sono scelti tra persone di riconosciuta esperienza, indipendenza e professionalità. 

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