Ieri sera a Treviso ho partecipato a un incontro pubblico sul tema delle Popolari Venete.
Ringrazio l'avvocato Polato di Adusbef, il quale ha fatto chiarezza sul tema delle possibili azioni che i soci possono intentare contro le banche. L'avvocato ha finalmente messo un po' di ordine tra le troppe idee e iniziative che i suoi colleghi propongono ai soci, molti dei quali sono disorientati. E' il momento di fare chiarezza su ciò che è possibile (e non è possibile) fare contro le due ex-popolari per tentare di recuperare, almeno in parte, il denaro investito.
Le azioni che si possono fare sono di natura penalistica e civilistica.
La strada penalistica prevede che il socio presenti un esposto in procura. La azione spetta al giudice ,sarà cioè la magistratura che dovrà di sua iniziatiava decidere se rinviare a giudizio le parti (gli ex vertici delle banche, i sindaci, le società di revisione). Il socio dovrà costituirsi parte civile nel processo e se la sua richiesta sarà accolta verrà deciso il pagamento a suo favore di una provvisionale, cioè di una cifra che sarà tecnicamente un acconto di quanto gli spetterà. La somma definitiva verrà decisa e liquidata alla fine del procedimento al terzo grado di giudizio.
Attenzione: la cifra sarà un risarcimento e quindi non sarà mai il rimborso di quanto investito.
Due elementi sono ad oggi incerti :
1) se le parti verranno rinviate a giudizio
2) l'ammontare del risarcimento che sarà comunque una frazione dell'investimento e mai la cifra completa
La strada civilistica si può percorrere richiedendo la nullità o annullabilità del contratto di acquisto delle azioni delle due banche in base a:
1) dichiarazione Mifid non congruente rispetto al profilo di rischio del cliente.
In tal caso si può richiedere la nullità del contratto di acquisto delle azioni e con ciò l'integrale rimborso di quanto investito maggiorato degli interessi legali. La relativa azione non si prescrive ma dato che la normativa Mifid si applica dal 2007, si può considerare che le azioni comperate prima di tale data non rientrino nell'ambito di applicazione;
2) in base al t.u.f.,la normativa riguardante gli strumenti complessi come le azioni illiquide dei due istituti e la giurisprudenza che prevede che un risparmiatore non possa mai investire più del 30% del proprio portafoglio nello stesso titolo. In molti casi tale limite è stato ampiamente superato. In tal caso la azione civile si prescrive entro 10 anni. Quindi tale azione potrà essere esercitata per le azioni acquistate dal marzo 2006 ad oggi.
Da questo breve quadro emerge come la azione civile, seppure piu' lunga e costosa di quella penale, possa garantire un maggior ristoro del danno subito dal socio-investitore.
Ho voluto tornare ancora una volta su questo tema per evitare che alcuni soci si possano illudere sulle soluzioni facili e rapide di rimborso prospettate da alcuni e che forse alla luce di quanto detto si potrebbero rivelare non così efficaci.
Per ogni dubbio scrivete a celotto@assopopolarivenete.it. La associazione soci banche popolari venete organizzerà per aprile, a ridosso della quotazione in borsa di Veneto banca e Popolare di Vicenza, una serata dedicata ad una operazione verità sul tema azioni legali e borsa per tentare di chiarire i dubbi dei tanti soci.
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